
Commento alla sentenza Cass. Sezione VI penale numero 1936/2016, ud. 4/11/2015, dep. 19/11/2016.
Il fatto.
Fermato alla guida in palese stato di ebbrezza e dopo aver causato un incidente, l’imputato tentava di convincere il poliziotto a “chiudere un occhio” offrendogli 100 euro. Di qui l’accusa di istigazione alla corruzione (art. 322 c..p.) cui seguiva una condanna in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello.
Il ricorso
La vicenda giungeva in sede di Legittimità dove il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in quanto da una parte l’offerta corruttiva non poteva considerarsi seria e dall’altra, comunque, la condotta non era sorretta dal dolo.
In Cassazione
La questione ha offerto l’opportunità alla Corte di Cassazione di ribadire importanti concetti in tema di principio di offensività, passando in rassegna la giurisprudenza, anche costituzionale, degli ultimi trent’anni.
Nell’ottica del principio di offensività, la proposta corruttiva deve essere seria. Ai fini di tale valutazione è necessario avere riguardo sia delle condizioni dell’offerente che dell’entità dell’offerta. Se la stessa non è in grado di creare un turbamento nel p.u. non può dirsi offensiva.
Si tratta del medesimo canone interpretativo utilizzato in materia di stupefacenti ovvero nei delitti contro la fede pubblica.
E’ interessante notare come poi la Corte di Cassazione, giunga ad escludere la rilevanza penale del fatto (e di fatti simili) anche per altra via: l’esclusione della tipicità. In altre parole, la norma incriminatrice, interpretata teleologicamente ai sensi dell’art. 12 prel. C.c. non consentirebbe di qualificare come tipici i fatti cd. inoffensivi in quanto non sarebbero conformi all’intenzione del Legislatore di punire fatti effettivamente lesivi.
A prescindere dalla tesi che si predilige, la soluzione è una soltanto una: la proposta corruttiva è inoffensiva e pertanto il fatto è penalmente irrilevante e la conseguenza è un annullamento senza rinvio.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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