
Nella mattinata di oggi, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo attuativo della legge delega 67/2014 recante norme in materia di depenalizzazione.
Del provvedimento si era parlato molto negli ultimi giorni, specialmente con riferimento alla ventilata ipotesi di depenalizzazione della contravvenzione di immigrazione clandestina, che aveva sollevato qualche malumore. Nel testo definitivo approvato oggi, tuttavia, di tale reato non v’è traccia.
In realtà i decreti approvati quest'oggi sono due: il primo è, appunto, quello di depenalizzazione vale a dire di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Il secondo, invece, riguarda l’abrogazione di alcuni reati del codice penale e la loro trasformazione in “illeciti civili”.
La depenalizzazione
Legislazione speciale: per effetto del provvedimento adottato sono stati depenalizzati tutti quei reati, previsti dalla legislazione speciale, e puniti con la sola pena pecuniaria (multa e ammenda), salve alcune eccezioni.
Fra i reati colpiti dalla depenalizzazione anche la guida senza patente, o con patente revocata o non rinnovata per difetto dei requisiti (art. 116 co. 15 Codice della Strada) precedentemente punita con l'ammenda da 2.257 € a 9.032 €. Allo stesso modo è stato depenalizzato anche una ipotesi reato in materia di stupefacenti realizzata dai soli soggetti già preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute alla produzione di cannabis ad uso terapeutico.
Come anticipato, di contro, la depenalizzazione non si applica ai reati del T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998) nonché a tutte le disposizioni specificamente indicate nell’elenco allegato al decreto (ad esempio reati ambientali, sicurezza sui luoghi di lavoro, T.U.L.P.S. ecc).
L’entità della sanzione amministrativa applicabile ai nuovi illeciti civili dipenderà dalla gravità della pena edittale massima precedentemente prevista.
Ecco i criteri di conversione:

Nel caso in cui la sanzione previgente fosse stata proporzionale senza previsione di minimo o massimo edittale, la sanzione amministrativa da applicare sarà pari all’importo della multa o ammenda ma comunque ricompresa non inferirore 5.000 € e non superiore a 50.000€.
Codice Penale: quanto invece al Codice Penale, solamente alcuni fra i reati ivi previsti sono stati oggetto della depenalizzazione.
Ecco nel dettaglio le disposizioni con vecchie e nuove sanzioni:

Di rilevante importanza è la (parziale) depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali previsto dall’art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983. In seguito all’intervento governativo la disciplina è così architettata:
- Per omesso versamento fino a 10.000 € annui si applicherà la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
- Per omesso versamento oltre i 10.000 € si applicherà la reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a 1.032 €.
In ogni caso, nessuna sanzione è applicabile laddove il datore di lavoro provveda al pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione.
Altre ipotesi di depenalizzazione riguardano la legge n. 234/1931 in materia di installazione di apparecchiature elettroniche, la legge 633/1941 in materia di Diritto d’autore, il decreto legislativo luogotenenziale 506/1945 in materia di denuncia di beni sequestrati e/o confiscati nel periodo della cd. Repubblica di Salò, l’art. 15 legge 1329/1965 (cd. legge Sabatini) e l’art. 16 co. 4 della legge 745/1970 (mod. dalla legge 1034/1970) in materia di installazione di impianti di distribuzione di carburanti.
Abolitio criminis e introduzione degli illeciti civili
Il secondo dei provvedimenti adottati oggi dal Governo riguarda, invece, l’abrogazione di alcuni reati:
Art. 485 c.p.: falso in scrittura privata
Art. 486 c.p.: falso in foglio bianco
Art. 594 c.p.: ingiuria
Art. 627 c.p.: sottrazione di cose comuni
Art. 647 c.p.: appropriazione di cose smarrite
Il decreto contiene anche altre modifiche al Codice Penale, in particolare una mini-riforma dei reati di falso e una riscrittura del reato di danneggiamento, senza tuttavia intaccare la natura penale degli illeciti in questione.
La novità più rilevante di questo secondo provvedimento è, senza dubbio, l’introduzione della sanzione civile.
Tale sanzione verrà applicata dal Giudice civile nell’ambito dell'azione di risarcimento del danno eventualmente promossa dal danneggiato. Il responsabile che abbia agito dolosamente, ove condannato, sarà tenuto a versare tale somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le nuove sanzioni civili si applicheranno, fra gli altri, alle ipotesi previste di ingiuria, falsità in scrittura privata ed altri reati in materia di scritture private, appropriazione di cose smarrite, furto da parte di un comproprietario e danneggiamento commesso al di fuori delle ipotesi previste dal nuovo primo comma dell’art. 635 c.p.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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