
Integra il delitto di apologia di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 414 c.4 C.p. in relazione all’art. 270 bis C.p.) l’utilizzazione di siti web per propagandare l’attività del c.d. “stato islamico” (Isis).
La Corte di Cassazione (Sez. I n.47489/2015; Pres. Chieffi, rel. Rocchi; deposito del 1 dicembre 2015) fa il punto sulla configurabilità del delitto di apologia di associazione finalizzata al terrorismo con l’aggravante delle diffusione “attraverso strumenti informatici o telematici”.
La vicenda trae spunto dalla creazione di siti web in lingua italiana, all’interno dei quali si inneggiava alle attività del Califfato chiamando propagandisticamente i musulmani ad aderire, sostenere, supportare le attività del c.d. “stato islamico”.
Partendo dalla constatazione che nel caso di specie non si potesse parlare di “mera manifestazione de pensiero”, bensì di attività idonea a creare consenso e determinare così il rischio (concreto) della consumazione di altri reati, la Suprema Corte ritiene del tutto inconferente il richiamo alla operatività dello “stato islamico” dentro confini geografici suoi propri anzi lo confuta decisamente attesa la natura terroristica trans-nazionale dell’Isis.
Le modalità della condotta poi (incitamento a partecipare, valorizzazione dell’azione delittuosa, esaltazione dei mezzi e dei valori) sono perfettamente aderenti allo spirito della norma che punisce l’esaltazione con finalità propagandistica ed emulatoria.
Dott.ssa Oriana Genovese
Studio Legale Maisano
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