
Con Sentenza n.240 del 2015 (depositata il 26 novembre 2015) la Consulta ha ritenuto “non fondate” le sollevate questioni di legittimità costituzionale in ordine all’assenza di norme transitorie per richiedere la sospensione del procedimento, ai sensi dell’art.464 bis C.p.p. , anche oltre i termini previsti rigorosamente dallo schema normativo. Per l’istituto in parola viene confermata “l’intrinseca dimensione processuale “ che lo vincola ai principi consueti del tempus regit actum. Non è pertanto possibile fuoriuscire dallo schema previsto dalla norma e che prevede distinte tempistiche, a seconda del tipo di procedimento (citazione diiretta, udienza preliminare etc.etc.) ,ricorrendo ad addizioni contrarie alla volontà del legislatore.
Avv. Francesco Antonio Maisano
Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna
Scarica la sentenza C. Cost. nr. 24/2015