
Sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto normativo che consente di processare validamente ed in absentia l’imputato “elettivamente domiciliato presso il difensore d’ufficio”all'atto della prima identificazione di pg.
Il Tribunale di Asti (Giudice Giulio Corato,Ordinanza del 10/11/2015) dubita della legittimità costituzionale (nonché Convenzionale EDU) della prassi , frequentissima, di elezioni di domicilio presso il difensore d’ufficio (contestualmente nominato) all’atto dell’identificazione da parte del personale di polizia giudiziaria.
Prassi che spesso vede interessati soggetti stranieri,senza fissa dimora, verso i quali non appare integrarsi , a giudizio del Tribunale di Asti, quella conoscenza effettiva (dell’esistenza..) del processo che consenta poi di procedere validamente nonostante l’assenza fisica.
I punti d’attacco dell’ordinanza hanno come riferimento concreto, tra gli altri, l’art. 3 Cost (per l’irragionevole parificazione di situazioni diversissime quali, ad esempio l’esistenza di un mandato fiduciario) nonché lo stesso art. 6 della Convenzione Edu in materia di “partecipazione al processo” come estrinsecazione di un diritto effettivo di informazione.
In attesa del pronunciamento della Consulta non resta che sperare che, altri giudici di merito, sospendano processi nei quali appare consolidato il fumus del difetto di informazione effettiva per l’imputato sull’esistenza stessa del processo a suo carico nonchè degli sviluppi successivi dello stesso.
Avv. Francesco Antonio Maisano
Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Maisano
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