
Con la sentenza numero 44132/2015 la Corte di Cassazione fornisce un primo e importante chiarimento su uno dei punti critici che, a seguito dell’introduzione dell’art. 131-bis c.p. da parte del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, erano stati sollevati da alcuni autori. [1] [2]
In particolare ci si chiedeva se la causa di esclusione della punibilità fosse applicabile anche ai reati cd. “con soglia”, vale a dire quelle fattispecie in cui il legislatore ha già delineato in modo preciso l’area del penalmente rilevante.
All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2015, la Corte di Cassazione si era già pronunciata sul tema affermando l’astratta compatibilità dell’art. 131-bis c.p. con i reati in materia di evasione fiscale laddove l’imposta evasa e/o non versata fosse prossima alla soglia di punibilità prevista dalla singola norma incriminatrice.
La pronuncia in esame, invece, ha ad oggetto il reato di guida in stato di ebbrezza che, per stessa ammissione della S.C. non può dirsi strutturalmente coincidente con le altre ipotesi già prese in esame dalla corte. Invero, con riferimento al reato previsto dall’art. 186 C.d.S., il Legislatore non ha tracciato i confini dell’area del punibile, bensì ha delineato una vera
e propria “progressione nella offensività” essendo tipizzato un illecito amministrativo (lett. a), una contravvenzione più lieve (lett. b) e contravvenzione più grave (lett. c).
Secondo la Corte di Cassazione, è ben possibile applicare l’art. 131-bis c.p. alle ipotesi di lieve superamento dei livelli alcolemici previsti dalle norme incriminatrici (nel caso in esame 0,82 mg/l e 0,85 mg/l), purché ricorrano altresì tutti gli altri requisiti previsti dalla causa di non punibilità. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità tra la causa di non punibilità e la predeterminazione da parte del legislatore di ciò che merita sanzione penale e ciò che non lo merita. La possibilità da parte del giudice di ritenere di particolare tenuità un fatto (e quindi dichiarare non punibile il suo autore) non è altro che applicazione in concreto del principio costituzionale di sussidiarietà del diritto penale. Tale principio non si esaurisce nelle scelte del Legislatore ma passa, appunto, anche per la valutazione del singolo fatto da parte del Giudice.
Sgombrato il campo da presunti conflitti “strutturali” fra istituti, la Corte si occupa di verificare quali siano le conseguenze dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Il reo che venga dichiarato non punibile, deve andare esente da ogni conseguenza penale (salva l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida). Tale impunità, tuttavia, comporta un trattamento più favorevole rispetto a chi commette un reato meno grave ma, paradossalmente, non tenue! La Corte di Cassazione risolve tale apparente illogicità ribadendo che la ratio dell’art. 131-bis c.p. è quella di consentire al Giudice una valutazione complessiva del fatto, prescindendo dalla mera entità dello stato di ebbrezza, ma tenendo in considerazione altresì le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato. Alla luce di ciò, pertanto, si spalancano le porte alla particolare tenuità anche nelle ipotesi di valori alcolemici di fascia c).
Art. 131bis c.p. in Cassazione
Infine, la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, conferma e ribadisce l’orientamento per il quale l’esimente è applicabile a tutti i procedimenti pendenti anche in sede di legittimità. Ove emergano, dalle risultanze processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata, elementi tali da far ritenere sussistenti le condizioni previste dall’istituto, la Corte annullerà il provvedimento con rinvio al giudice di merito.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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Cass. Sez. IV, n. 44132/2015, dep. 2 novembre 2015
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