
E’ responsabile del reato di diffamazione l’amministratore di condominio che, inviando una missiva a tutti i condomini, comunica agli stessi quanto accaduto nel corso dell’assemblea condominiale ove, uno dei presenti, ha apostrofato altri (anch’essi presenti) con i termini “delinquenti, malfattori, gentaglia”.
Nello scrutinare in concreto la vicenda, i giudici della Suprema Corte, affermano che il comportamento dell’amministratore, attraverso l’illecita diffusione della missiva, ha realizzato una obiettiva amplificazione di “offese alla reputazione” delle due persone che erano presenti all’assemblea di condominio affinché gli stessi fossero così pregiudicati dalla diffusione ulteriore delle ingiurie presso soggetti che non le avevano percepite nella loro contestualizzazione spazio-temporale.
Né vale eccepire l’esistenza di una causa di giustificazione quale l’esercizio del diritto-dovere di informare (art. 51 C.p.) ; tale preteso diritto-dovere doveva ,necessariamente, cedere il passo all’esigenza prioritaria di non pregiudicare ulteriormente le parti offese attraverso la strumentale e indebita diffusione amplificata delle ingiurie.
(Cass. VI penale, ric. 44387/2015; Pres. Marasca, rel. Micheli, 3 novembre 2015).
Dott.ssa Oriana Genovese
Studio Legale Maisano