
Non basta il mero deterioramento del rapporto matrimoniale a integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (572 C.p.).
Con sentenza depositata il 30 ottobre 2015 la VI Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione (ric. n.43960/15, Pres. Milo; rel. Bassi) torna a fare il punto sulla ricorrenza in concreto dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 572 C.p.
Nel caso di specie l’imputato aveva negato alla moglie “l’indipendenza economica” senza peraltro nasconderle l’esistenza di un rapporto extra-coniugale in essere.
I giudici della Suprema Corte affermano che non basta il “mero deterioramento del rapporto matrimoniale e la relazione extra-coniugale del marito –per quanto non celata alla moglie- (….) per integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 cod. pen.”
Ciò che occorre verificare in concreto è l’esistenza “di comportamenti maltrattanti che devono essere tali da cagionare sofferenza, prevaricazione e umiliazioni e da creare fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza”.
La necessaria abitualità dei comportamenti di maltrattamento è requisito del tipo e non può essere surrogato da episodi circostanziati.
Dott.ssa Oriana Genovese
Studio legale Maisano
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