Pubblicizza e vende online oggetti inesistenti: è truffa

Aggiornato il: 5 mag 2023

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Integra il reato di truffa la condotta di chi, pubblicizzando online la vendita di un prodotto induce l'acquirente a versare il prezzo senza poi procedere alla consegna del bene.

Questo è quanto stabilito dalla recente Sentenza n. 198/2020 della Corte di Cassazione, II sezione penale.

Il delitto di truffa, che ricordiamo essere punito da 6 mesi a 3 anni di reclusione, si configura ogniqualvolta vengono posti in essere artifici o raggiri al fine di trarre un ingiusto profitto con danno altrui.

Nel caso concreto, la Corte ha avuto modo di precisare che il comportamento di chi pubblicizza online le caratteristiche tecniche e il prezzo di un prodotto ingenerando nell’acquirente la falsa credenza dell’esistenza del bene è di per sé idoneo ad integrare la condotta ingannevole.

Allo stesso modo, il fatto che il sedicente venditore abbia intrattenuto dei rapporti telefonici con i compratori per rassicurarli circa l’effettiva bontà dell’accordo conferma sia l’elemento materiale che quello psicologico del reato di cui all’art. 640 c.p..

a cura di

dott.ssa Claudia Maria Piazza

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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